NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

Sulla gazzetta ufficiale n. 230, del 3 ottobre, è stata pubblicata la legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante:

“Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

 

L’art. 6 della legge contiene l’obbligo, per tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test.

 

Prevede, inoltre l’obbligo di esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano:

a)  la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;

b)  le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo,

L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 comma 2, della legge 160/2007 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.

Le disposizioni sono entrate in vigore dal giorno stesso della pubblicazione in gazzetta, dunque dal 3 ottobre 2007